Che cos’è il TIVG nel settore del gas?
Nel settore del gas con la sigla TIVG si indica il testo integrato delle attività di vendita di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato dalla Delibera ARG/gas 64/09, provvedimento del 28 maggio 2009, e successive modifiche e integrazioni fino al 2018. In merito il TIVG è presente nell’Allegato A della deliberazione ARG/gas 64/09 che a sua volta integra la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 riguardante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale perché diventi pienamente operativo e allo stesso tempo abrogativa della direttiva 98/30/CE.
Più nello specifico gli scopi principali di tali provvedimenti sono di: – accelerare la liberalizzazione del mercato dell’energia per svincolare la fornitura e la scelta dei servizi e delle merci nell’Unione Europea; – favorire gli accordi reciproci di accesso alle reti di paesi terzi e l’integrazione dei mercati per ciò che concerne il consumo di gas; – permettere l’acceso alle reti in modo trasparente, senza discriminazioni e a prezzi ragionevoli per il trasporto e la distribuzione del gas perché la concorrenza funzioni in tutti gli stati comunitari; – rendere disponibili i vantaggi del mercato interno per ogni settore industriale e commerciale, impresa e cittadino UE.
Il servizio di tutela regolamentato dal TIVG
In particolare, il TIVG regolamenta il servizio di tutela previsto nel ramo del gas naturale e le connesse condizioni di fornitura. Più nello specifico il TITOLO II dedicato alla vendita al dettaglio di gas naturale, Sezione 1, Articoli 3 e 4, spiega il servizio di tutela e il suo ambito di applicazione. In merito il servizio di tutela prevede la distribuzione di gas naturale alle condizioni economiche stabilite dall’ARERA, ossia l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Quindi ogni venditore deve erogare ai consumatori finali che ne hanno diritto il servizio di tutela alle condizioni previste dalla Sezione 1 del TIVG e nel rispetto dei provvedimenti previsti dal codice di condotta commerciale e delle disposizioni riguardanti le condizioni contrattuali e la qualità commerciale decise dall’ARERA.
Come già esposto secondo il TIVG hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali, però in rapporto ai punti di riconsegna così descritti: – punto di riconsegna nella titolarità di un consumatore domestico finale che sfrutta il gas naturale per alimentare l’abitazione privata e i locali annessi o pertinenti all’abitazione, come gli uffici, i laboratori, gli studi professionali, eccetera, a patto che: – l’utilizzo sia realizzato con un unico punto di riconsegna per la casa e i locali annessi o pertinenti; – il titolare del punto di riconsegna sia una persona fisica. – punto di riconsegna attinente a un condominio ad uso domestico, cioè un intero edificio il cui consumo non sia superiore a 200.000 Smc all’anno (Standard metro cubo), suddiviso in più unità catastali e in cui vi sia almeno un’unità abitativa, a condizione che: – il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, a meno che non si tratti dell’amministratore di condominio; – il gas riconsegnato non venga usato in attività produttive, compresa la vendita dei servizi energetici.
Come si compone il TIVG
Il TIVG, acronimo di testo integrato delle attività di vendita di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, è l’Allegato A della Delibera ARG/gas 64/09. In particolare, il TIVG si compone delle seguenti parti: – TITOLO I, Definizioni e ambito di applicazione, artt. 1 e 2; – TITOLO II, Vendita al dettaglio di gas naturale (metano): – Sezione 1, Servizio di tutela, artt. 3, 4, 5, 6, 6bis,7, 8, 8bis, 8ter, 9, 10, 11, 12bis e 12ter; – Sezione 2, Disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, artt. 13, 14, 14bis 15, 15bis,16 e 16bis; – Sezione 3, Obblighi di comunicazione e pubblicazione, artt. 17, 18, 19, 19bis e 19ter; – TITOLO III, Vendita al dettaglio di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane: – Sezione 1, Disposizioni generali, artt. 20 e 21; – Sezione 2, Gas di Petrolio Liquefatti (GPL), artt. 22, 23, 24, 25 e 25bis; – Sezione 3, Gas manifatturati (gas di città), artt. 26, 27, 28 e 29. – TITOLO IV, Servizi di ultima istanza per il gas naturale: – Articolo 30: ambito di applicazione; – Sezione 1, Servizio di fornitura di ultima istanza, artt. 31, 31bis, 31ter, 31quater, 31quinquies e 31sexies; – Sezione 2, Fornitura del servizio di default, artt. 32, 33, 34, 35, 35bis,36, 37, 38, 39, 39bis e 39ter; – Sezione 3, Servizi di ultima istanza: obblighi dell’impresa di distribuzione. Artt. 40, 41, 42 e 43.
CLIENTI VULNERABILI
Sono considerati clienti vulnerabili – gas i clienti domestici che, alternativamente:
- si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)
- sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92
- hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi
- hanno un’età superiore ai 75 anni.
Nel caso di clienti di gas naturale vulnerabili forniti nel servizio di tutela, da gennaio 2024 il venditore continuerà ad erogare la fornitura con il servizio di tutela della vulnerabilità, alle condizioni economiche previste per il servizio di tutela gas definite dall’Autorità e con le condizioni contrattuali dell’offerta PLACET di gas naturale (ad eccezione della modalità di ricezione della bolletta, che sarà uguale a quella già in uso da parte del cliente nell’ambito del servizio di tutela).
Il cliente servito in tutela gas che non è stato identificato come vulnerabile può richiedere al proprio o altro venditore di essere servito nel servizio di tutela della vulnerabilità compilando il modulo che riceverà anche dal proprio venditore nel mese di settembre 2023.
Modulo autocertificazione vulnerabilità
Anche il cliente vulnerabile può in ogni momento scegliere un’offerta del mercato libero, con le modalità e tempistiche previste dalla regolazione. Allo stesso modo, un cliente vulnerabile che si trova già nel mercato libero può richiedere di essere fornito alle condizioni definite dall’Autorità (servizio di tutela della vulnerabilità).
Obblighi informativi per i venditori per il superamento del servizio di tutela del gas naturale
Nel corso del mese di settembre 2023, i venditori invieranno a tutti i clienti serviti in tutela gas una comunicazione con le informazioni sulla rimozione del servizio di tutela gas, sugli strumenti dell’Autorità per effettuare una scelta consapevole (Portale Offerte e Portale Consumi) e per ottenere informazioni sui propri diritti (Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e pagina ARERA per il consumatore). In aggiunta a questi contenuti minimi, sono previste informazioni differenziate per i clienti vulnerabili e non.
In caso di cliente vulnerabile la comunicazione deve anche specificare: le condizioni che lo qualificano come vulnerabile e il diritto di essere fornito nel servizio di tutela della vulnerabilità con le relative condizioni economiche, la facoltà di scegliere un’altra offerta con il proprio o un altro venditore, il fatto che in caso di inerzia, cioè di mancata scelta di un’offerta, a partire da gennaio 2024 sarà servito dallo stesso venditore nel servizio di tutela della vulnerabilità.
Per i clienti non vulnerabili, invece, i contenuti aggiuntivi della comunicazione riguardano: la possibilità di comunicare la propria eventuale condizione di vulnerabilità (nel caso di clienti domestici), la possibilità di scegliere l’offerta di mercato libero più conveniente tra quelle proposte dal proprio venditore, la facoltà di scegliere un’altra offerta con il proprio o un altro venditore, le nuove condizioni di fornitura a partire da gennaio 2024 in caso di inerzia del cliente.
Inoltre, in tutte le bollette emesse tra settembre e dicembre 2023 e almeno una volta l’anno a partire da settembre 2024, i venditori hanno l’obbligo di inserire una comunicazione istituzionale, definita dall’Autorità, indirizzata a tutti i clienti del mercato libero e relativa ai diritti dei clienti vulnerabili.
Obblighi di comunicazione per i soggetti che erogano i Servizi di Ultima Istanza
Nel corso del mese di ottobre 2023, tutti i Fornitori di Ultima Istanza (FUI) hanno l’obbligo di inviare ai propri clienti una comunicazione differenziata tra clienti vulnerabili e non. Nel primo caso, devono informare il cliente del fatto di essere stato individuato come vulnerabile e che verrà servito nel servizio di tutela vulnerabilità a partire da gennaio 2024, illustrandone le condizioni contrattuali ed economiche. Per tutti gli altri clienti, la comunicazione contiene l’avviso della possibilità di comunicare la propria eventuale vulnerabilità e le condizioni economiche e contrattuali del servizio di tutela della vulnerabilità.